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Back Borca di Cadore e San Vito di Cadore: proroga sospensione mutui in conseguenza degli eventi giugno-luglio 2025
Delibera del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 - Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in provincia di Belluno.
Si informa la Gentile Clientela che, in ottemperanza alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 di cui sopra, la quale ha disposto la proroga fino al 28 agosto 2027 dello stato di emergenza conseguente agli eventi meteo verificatisi dal giorno 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in provincia di Belluno, la Banca è disponibile a prorogare la sospensione dei mutui già sospesi ai sensi dell’art. 9 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 14 luglio 2026, n. 1201.
Ambito di applicazione
La misura è disposta a favore di:
• soggetti privati o imprese, titolari di mutui relativi a edifici sgomberati;
• soggetti imprese, titolari di mutui relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici di cui sopra.
Finanziamenti ammessi
Mutui, ipotecari o chirografari, relativi a edifici sgomberati, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, già sospesi fino al 28/08/2026.
Termini della richiesta
La facoltà di sospensione può essere esercitata entro il 30 settembre 2026; la richiesta, comprensiva di autocertificazione del danno (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni), dovrà essere presentata in forma scritta alla Dipendenza presso la quale il finanziamento è in ammortamento.
Modalità di sospensione
La sospensione proseguirà fino al 28 agosto 2027 secondo le modalità già concesse e comporterà un allungamento della durata residua del mutuo pari al periodo di sospensione richiesto:
• sospensione dell’intera rata - nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti, che saranno rimborsati dal cliente a partire dalla prima scadenza successiva al termine del periodo di sospensione. L’importo calcolato verrà ripartito su tutto il piano di ammortamento residuo sotto forma di quote aggiuntive alle rate già previste;
• sospensione della sola quota capitale - durante il periodo di sospensione sarà dovuto il regolare pagamento degli interessi, calcolati sul debito residuo del mutuo riferito alla data di sospensione.
Condizioni
La sospensione proseguirà senza alcuna commissione aggiuntiva. Restano a carico del cliente gli interessi contrattuali pattuiti che matureranno durante il periodo di sospensione, se previsti.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base alla formula contenuta nel Documento Tecnico del Piano Famiglie (debito residuo per tasso d’interesse contrattualmente pattuito per periodo di sospensione richiesto).
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